FRONTESPIZIO Il frontespizio del Modello Unico 2009 – SC, deve sempre essere utilizzato per la presentazione: | • | della dichiarazione in forma unificata; | | • | della dichiarazione dei redditi; da quest'anno si ricorda, il modello unico non include più la dichiarazione Irap che va presentata separatamente. |
Struttura
Il frontespizio del Modello Unico 2009 – SC, si compone di tre facciate: | • | la prima contiene i dati identificativi del dichiarante e l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) relativa al trattamento dei dati personali (privacy); | | • | nella seconda e nella terza facciata sono indicati i dati relativi al tipo di dichiarazione, alla società o ente, al domicilio per la notificazione degli atti, al soggetto firmatario, l'indicazione dei quadri compilati, la firma del dichiarante e del presidente o dei componenti l'organo di controllo, l'impegno alla presentazione telematica della dichiarazione, l'eventuale visto di conformità rilasciato dal Caf o dal professionista che ha prestato assistenza al contribuente, nonché la «certificazione tributaria» rilasciata dai professionisti abilitati (art. 36 D.Lgs. n. 241/97). |
QUADRO RF - Reddito d'impresa
Determinazione del reddito
Il Quadro RF deve essere compilato dalle società e dagli enti commerciali obbligati alla redazione del bilancio d'esercizio o del rendiconto, al fine di determinare il reddito d'impresa realizzato nel periodo d'imposta. Il reddito complessivo di questi soggetti è infatti sempre considerato «reddito d'impresa» da qualsiasi fonte esso provenga (art. 81 del Tuir). Novità - Principi contabili internazionali
Per effetto delle modifiche apportate all'art. 83 del TUIR, dall'art. 1, comma 58, lett. a), della L. 244/2007, con decorrenza a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007 (per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare pertanto a decorrere dal 01/01/2008), per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS): | • | il reddito complessivo non va più determinato mediante aumento o diminuzione dei componenti che per effetto dei principi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio; | | • | anche in deroga alle disposizioni degli articoli della Sez. I, capo II del TUIR, valgono anche ai fini fiscali, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da tali principi contabili. |
Il periodo d'imposta delle società o enti soggetti ad IRES coincide con l'esercizio sociale o periodo di gestione come determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Nel caso in cui la durata non è stabilita opp ure è stabilita in due o più anni (ipotesi piuttosto rare) il periodo d'imposta coincide con l'anno solare (cfr. art. 76 Tuir). Nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta è di durata superiore o inferiore a 12 mesi (come spesso accade per il primo esercizio di attività delle società di nuova costituzione) alcuni componenti positivi e negativi di reddito sono ragguagliati alla maggiore o minore durata effettiva dell'esercizio (art. 110, comma 5, Tuir). In particolare il ragguaglio va effettuato per: | • | proventi immobiliari; | | • | redditi da allevamento di animali; | | • | ammortamenti beni materiali strumentali; | | • | spese di manutenzione eccedenti il plafond del 5%; | | • | ammortamento finanziario beni gratuitamente devolvibili; | | • | accantonamento per rischi su crediti; | | • | accantonamenti per spese lavori ciclici manutenzione navi ed aeromobili; | | • | accantonamenti per spese di ripristino o sostituzione beni gratuitamente devolvibili da parte delle concessionarie di opere pubbliche. |
QUADRO RT - Determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime
Tonnage tax
La Tonnage tax è un regime opzionale di determinazione del reddito imponibile dei soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR e dei soggetti di cui alla lett. d) del medesimo articolo che esercitano nel territorio dello Stato un'attività di impresa mediante stabile organizzazione, derivante dall'utilizzo in traffico internazionale delle navi iscritte al Registro internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e dagli stessi armate, nonché delle navi noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50 per cento di quello complessivamente utilizzato. Per i soggetti con periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 2 comma 216 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), ai fini dell'applicazione del regime opzionale non rileva l'utilizzo nel traffico internazionale delle navi iscritte nel predetto registro. Dette navi devono essere destinate all'attività di: | • | trasporto merci; | | • | trasporto passeggeri; | | • | soccorso in mare, rimorchio in mare qualora si tratti di una prestazione di trasporto, trasporto e posa in opera di impianti offshore ed assistenza marittima in alto mare. |
Sono inclusi nell'imponibile anche i proventi derivanti dalle attività accessorie direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle sopra elencate, di cui al comma 2, art. 6, del decreto ministeriale 23 giugno 2005, se svolte dal medesimo soggetto che esercita le attività marittime principali mentre sono in ogni caso esclusi dal regime i proventi derivanti dalla vendita di prodotti di lusso, di prodotti e servizi che non sono consumati a bordo, dai giochi d'azzardo, dalle scommesse e dai casinò, ferma restando l'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457. Nel caso di cui all'art. 155, comma 1, terzo periodo, del TUIR, l'opzione per la Tonnage tax deve essere esercitata con riferimento a tutte le navi aventi i requisiti di cui sopra, gestite dallo stesso gruppo di imprese alla cui composizione concorrono la società controllante e le controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, nel rigo RT1 dev'essere indicato il codice fiscale della società controllante che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. 23 giugno 2005 è tenuta a trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio dell'opzione.
QUADRO EC - Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi
Abolizione deduzioni extracontabili quadro EC
Si ricorda che il comma 33, lettera q), numero 1), dell'art. 1, L. 244/2007, ha abrogato con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (per i soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare a partire dal periodo d'imposta 2008), la disposizione contenuta nell'art. 109, c. 4, lett. b) del TUIR che consentiva di poter operare le deduzione fiscale di determinati componenti negativi non iscritti a bilancio per il tramite del quadro EC. In base alle medesime disposizioni tuttavia resta ferma l'applicazione in via transitoria delle disposizioni del citato art. 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del TUIR nel testo previgente alle modifiche, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Stante quanto sopra a partire dalla presente dichiarazione non è più consentito alimentare eccedenze extracontabili ed è stata eliminata la colonna "eccedenze di periodo"; a partire dalla presente dichiarazione pertanto il quadro EC va utilizzato elusivamente al fine di decrementare gli importi relativi alle eccedenze pregresse di cui alla colonna 1. Imposta sostitutiva
Giova quindi ricordare che l'art. 1, c. 48, della L. 244/2007 prevede la facoltà di affrancare le eccedenze extracontabili; in particolare, la differenza tra il valore civile e il valore fiscale dei beni e degli altri elementi indicati nel quadro EC possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto, mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, con aliquota del 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro (per maggiori informazioni al riguardo si rimanda al capitolo relativo al Quadro RQ – sezione V-A).
Con riferimento alla compilazione del presente quadro EC, si evidenzia pertanto che non devono essere riportate le eccedenze pregresse che hanno formato oggetto di affrancamento nel modello UNICO SC 2008. In particolare: - in presenza di affrancamento totale delle eccedenze pregresse effettuato mediante compilazione del quadro RQ sez. V del modello UNICO SC 2008 con riferimento a tutti i righi del quadro EC del modello UNICO SC 2008, non va compilato il presente quadro EC; - in presenza di affrancamento parziale delle eccedenze pregresse effettuato mediante compilazione del quadro RQ sez. V del modello UNICO SC 2008 con riferimento ad alcuni righi del quadro EC del modello UNICO SC 2008, nel presente quadro EC vanno riportati esclusivamente i righi che non sono stati oggetto di affrancamento. Nell'ipotesi di affrancamento di tali eccedenze extracontabili mediante la presente dichiarazione, al contrario, il quadro EC va compilato, posto che l'affrancamento effettuato mediante compilazione del quadro RQ – sez. V-A decorre dal periodo d'imposta 2009 (ovviamente per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), mentre il presente quadro EC deve evidenziare le eccedenze esistenti fino al 31/12/2008. E' opportuno precisare che, sono comunque tenuti alla compilazione del quadro EC, i soggetti che nel modello UNICO SC 2008 hanno optato esclusivamente per l'eliminazione del vincolo sulle riserve e gli utili, ai sensi del comma 34, art. 1 L . 244/2007, mediante compilazione della sezione V – rigo RQ20; l'esercizio dell'opzione di cui al comma 34, non ha prodotto infatti alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi in relazione ai quali sono state effettuate le deduzioni extracontabili, e in altri termini, non ha prodotto alcuna conseguenza sui disallineamenti esistenti tra i valori civili e i valori fiscali dei beni e degli altri elementi oggetto di deduzione extracontabile. Disconoscimento comportamenti contabili non coerenti
Per effetto di tali disposizioni, poiché le voci iscritte in bilancio hanno valenza anche fiscale, per espressa previsione normativa (cfr. comma 34, art. 1 L. 244/2007) gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi; resta tuttavia salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili.
Al riguardo, nella circolare n. 12 del 19 febbraio 2008, è stato chiarito che la coerenza dei comportamenti contabili adottati potrà essere dimostrata dal contribuente e verificata dall'Amministrazione finanziaria utilizzando ogni elemento ritenuto utile al raggiungimento del predetto fine (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i bilanci relativi agli esercizi precedenti, ecc.). Le predette indicazioni in nota integrativa non possono, peraltro, intendersi preclusive dei poteri di controllo della Amministrazione finanziaria. Inquadramento normativo
Il quadro EC, va compilato ai sensi del previgente art. 109, comma 4 del TUIR, ai fini del riassorbimento delle "eccedenze pregresse" connesse a componenti negativi, non imputati a conto economico fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 (nell'ipotesi di soggetti aventi esercizio coincidente con l'anno solare le eccedenze extracontabili prodottesi fino al periodo d'imposta 2007 ed evidenziate nel quadro EC del modello UNICO SC 2008). Disinquinamento fiscale dei bilanci
Si ricorda che il c.d. "inquinamento fiscale" del bilancio d'esercizio derivava essenzialmente dalla precedente formulazione in vigore fino al 31.12.2003 del secondo comma dell'art. 2426 c.c. e del quarto comma dell'art. 75 del TUIR. In particolare, secondo l'abrogata norma del codice civile, era consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie, mentre, in base alla citata disposizione tributaria, perché i costi fossero considerati fiscalmente deducibili, ne era richiesta la preventiva imputazione al conto economico. Il D.Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (emanato in attuazione della L. n. 366/2001) da un lato, e il D. Lgs. n. 344/2003 dall'altro, hanno realizzato gli obiettivi del legislatore delegato: | • |
abrogando il secondo comma dell'art. 2426 c.c.;
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riformulando il n. 14 dell'art. 2427 c.c. ("Contenuto della Nota Integrativa"), nel quale è stato eliminato il richiamo alle informazioni relative alle rettifiche effettuate esclusivamente per motivi fiscali;
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prevedendo, con l' art. 109, comma 4 del TUIR (che sostituisce l'art. 75, comma 4, del "vecchio" TUIR) l'eliminazione del vincolo del "transito" a conto economico dei costi affinché potessero considerarsi fiscalmente deducibili, essendo sufficiente la loro indicazione in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi (appunto il Quadro EC).
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Previgente - Prospetto componenti negativi
Come già accennato il D.Lgs. n. 6/2003 ha abrogato il secondo comma dell'art. 2426 c.c.; per effetto di tale abrogazione non è più consentito imputare al conto economico rettifiche di valore e accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie.
A seguito della sopracitata abrogazione, era stata quindi prevista una disposizione che permettesse di non perdere il vantaggio fiscale conseguente alla maggior deduzione dei componenti negativi, come prevista ai soli fini fiscali dalle norme del TUIR; a tal fine è stato dunque introdotto il quadro EC, in cui fino all'esercizio in corso al 31/12/2007 andavano indicati nella colonna "eccedenze di periodo" gli importi dei componenti negativi la cui deduzione veniva operata ai soli fini fiscali per effetto delle norme contenute nel TUIR.
In base infatti al previgente art. 109, c. 4, lett. b), secondo periodo del TUIR gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti erano deducibili se in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi fosse indicato il loro importo complessivo, i valori civili e fiscali dei beni e quelli dei fondi. Va ricordato che in base alle modifiche operate dall'art. 37, comma 47, del D.L. 223/2006 all'art. 109, comma 4, lett. b), secondo periodo, del TUIR, il meccanismo delle deduzioni extracontabili di cui al presente quadro EC poteva essere utilizzato anche per le spese relative a studi e ricerche di sviluppo. Inoltre, a seguito delle modifiche operate dal D.Lgs n. 38/2005 ("adozione IAS"), per i soggetti che redigono il bilancio in applicazione dei principi contabili internazionali, il quadro EC veniva utilizzato anche per dedurre la differenza tra le seguenti componenti imputate a conto economico e derivanti da contratti di locazione finanziaria: | • |
i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7;
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la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi.
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Distribuzione di riserve e utili
Va peraltro ricordato che tale disciplina era completata da quanto sancito dai successivi periodi del previgente art. 109, c. 4 lett. b) del TUIR, in base ai quali, in caso di distribuzione, le riserve di patrimonio netto e gli utili d'esercizio (anche se conseguiti successivamente al periodo d'imposta cui si riferisce la deduzione operata mediante iscrizione del componente negativo nel quadro EC) concorrono a formare il reddito nella seguente misura: A) totale ammort., rettifiche e accant. dedotti extracont., al netto del relativo f.do imposte differite MENO B) riserve restanti di patrimonio netto + utili portati a nuovo Si ricorda che: | • |
l'ammontare delle riserve restanti a seguito delle distribuzione (addendo B dello schema sopra esposto), da confrontare ai fini dell'imponibilità delle distribuzioni, includono anche la riserva legale;
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ai sensi del quarto periodo della predetta lett. b), la parte delle riserve e degli utili di esercizio distribuiti che concorre a formare il reddito è aumentata delle imposte differite ad essa corrispondenti.
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In pratica, come precisato nella relazione illustrativa al D.Lgs n. 344/2003, è previsto che le eventuali riserve e gli utili "devono essere mantenuti nell'economia dell'impresa (vale a dire non distribuiti) fino a concorrenza delle deduzioni forfetarie non imputate a conto economico. Conseguentemente l'impresa è libera di distribuire utili e riserve eccedenti, ma incorre nella tassazione qualora tali distribuzioni intacchino il livello di patrimonio netto che funge da copertura dei benefici fiscali".
Pertanto, in caso di distribuzione di riserve e/o di utili, concorre a formare il reddito la parte di tale distribuzione riferita alle riserve ed agli utili derivanti dal vantaggio fiscale conseguito per effetto delle deduzioni extracontabili. Ai fini in questione non rilevano gli eventuali vincoli di natura civilistica e non, che limitino la distribuzione delle riserve ai soci. E' opportuno precisare che tali norme (in assenza di opzione per l'affrancamento delle eccedenze extracontabili di cui al predetto c. 48, art. 244/2007. 244/2007 a cui conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto) restano applicabili in via transitoria fino al completo riassorbimento delle eccedenze extracontabili. Pertanto tale vincolo, in assenza di affrancamento, resta valido ed impone l'eventuale recupero a tassazione degli importi di riserve ed utili come sopra determinati (in tal caso come sotto precisato si genera un "decremento" di eccedenze extracontabili da esporre nel quadro EC). In proposito si ricorda che con la circolare n. 10 del 16/03/05 (cfr. quesiti 4.1 e 4.2) l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quanto segue: § è irrilevante che per la copertura delle perdite vengano utilizzate riserve vincolate a garanzia delle deduzioni extracontabili, anche se l'utilizzo delle riserve avviene in un esercizio successivo a quello in cui sono stati distribuiti utili e riserve non tassati; § le riserve da utilizzare a copertura delle deduzioni extracontabili sono sia le riserve di utili, che le riserve di capitale (ad esempio versamento soci c/cap.); § le riserve di riferimento sono quelle presenti nell'ultimo bilancio approvato prima delle delibera di distribuzione (ad esempio, per l'anno 2006, incaso di distribuzione nel corso del 2007, le riserve al 31/12/2006); § nel caso di distribuzione dell'utile dell'esercizio deliberata in sede di approvazione del bilancio, quindi prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi, per determinare se tale distribuzione debba o meno concorrere al reddito è necessario tenere conto dell'ammontare complessivo delle deduzioni extracontabili, rispettivamente incrementato o ridotto per effetto di ulteriori deduzioni operate o per effetto di riallineamenti verificatisi nel periodo d'imposta appena chiuso; in sede di distribuzione dell'utile dell'esercizio contestualmente all'approvazione del bilancio occorrerà fare riferimento alle risultanze del prospetto che sarà inserito nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo esercizio e che al momento della delibera non è stata ancora presentata. Riduzione del capitale Con la citata circolare n. 6 del 13/02/2006, è stato inoltre chiarito come la copertura delle eccedenze risultanti dal prospetto EC possa essere assicurata anche dalle riserve che si sono formate in occasione della riduzione del capitale sociale. Decrementi
Sempre per effetto del previgente art. 109, c. 4 lett. b) del TUIR è quindi previsto che, l'ammontare delle eccedenze pregresse (leggasi, maggiori deduzioni operate ai fini fiscali e non imputate a conto economico) sia ridotto degli ammortamenti, delle plusvalenze e delle minusvalenze, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, delle riserve e degli utili distribuiti, che abbiano concorso a formare il reddito. Sebbene, pertanto, da quest'anno non è più possibile alimentare "eccedenze extracontabili" (la relativa colonna è stata infatti eliminata), rimane l'obbligo di evidenziare nel quadro EC, fino all'esaurimento delle stesse, i decrementi delle "eccedenze pregresse" (da indicare nella corrispondente colonna 2); tali decrementi si generano, come di consueto, al verificarsi delle seguenti fattispecie: | • |
per effetto degli ammortamenti civilistici a seguito della conclusione dell'ammortamento fiscale;
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per effetto della cessione di un bene con conseguente imputazione della relativa maggior plusvalenza o minor minusvalenza ai fini fiscali;
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per effetto della predetta tassazione di riserve e degli utili.
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Quadro EC
In base alle considerazioni suesposte pertanto il quadro EC, va utilizzato dalla generalità dei soggetti che devono procedere alla rilevazione dei decrementi delle eccedenze pregresse generatesi fino al periodo d'imposta in corso al 31/12/2007 ed indicate nel modello UNICO SC 2008. Struttura del quadro
Per effetto di quanto sopra, il quadro EC rispetto alla versione del modello UNICO – SC 2008 non presenta più la colonna "eccedenze di periodo"; è tuttavia ancora composto da 21 righi (EC1 – EC21
a cura di Armando Schiavone
Fonte: Collana Libri - Dichiarazioni fiscali 2009 - Ipsoa Editore
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