QUADRO RN - Determinazione dell'IRES
Il Quadro RN riepiloga tutti i quadri della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati, e consente sia la "liquidazione" dell'IRES, dovuta per il periodo d'imposta oggetto della dichiarazione, che la determinazione delle imposte da versare a saldo e in acconto. I soggetti aderenti ai regimi della trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 (in qualità di società partecipata) non devono compilare, il quadro RN, ma il quadro TN, relativo alla determinazione del reddito e delle perdite da imputare ai relativi soci. Al contrario le società (socie) che detengono partecipazioni in società che hanno optato per il regime della trasparenza, sono tenute a compilare regolarmente il quadro RN; a tal fine nel quadro RF vengono riportati i redditi (o le perdite) imputati da società trasparenti (cfr, righi RF12 e RF39 del quadro RF). Si precisa che in caso di partecipazione in società trasparente ex artt. 5 e 115 del TUIR vanno indicati altresì gli importi eventualmente trasferiti da detta società ed esposti nel rigo RF65. Si ricorda che sono soggetti IRES anche i Trust; in relazione a tali soggetti si precisa che: | • | i "Trust trasparenti", con beneficiari individuati, per effetto di quanto sancito dall'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare, in ogni caso, i redditi conseguiti ai beneficiari, in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali; tali soggetti non devono pertanto compilare il presente quadro RN, ma il quadro PN, dove determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta; | | • | al contrario in presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. " Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del presente quadro RN. |
In presenza di "Trust misti " (contemporaneamente opaco e trasparente) il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il presente quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il quadro PN.
QUADRO PN – Imputazione del reddito del trust
Il quadro PN, di nuova istituzione, va compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che per effetto di quanto sancito dall'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
Il comma 74 della L. 296/2006, ha sancito l'inclusione dei Trust tra i soggetti a cui è applicabile l'IRES; in particolare sono soggetti a tale imposta:
| • | i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali); | | • | i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); | | • | i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti). |
Per effetto di quanto sancito dall'ultimo periodo del comma 2, dell'art. 73 TUIR, come introdotto ad opera dalla predetta L. 296/2006, nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
A fini della tassazione, l'art. 73 individua pertanto due principali tipologie di trust: | • | trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari (trust trasparenti); | | • | trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo (trust opachi). |
Come precisato nella circolare 48/2007, è tuttavia possibile che un trust sia al contempo opaco e trasparente. Ciò avviene, ad esempio, quando l'atto istitutivo preveda che parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e parte sia invece attribuita ai beneficiari. In questo caso, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust mentre il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ne ricorrano i presupposti, vale a dire quando i beneficiari abbiano diritto di percepire il reddito, sarà imputato a questi ultimi. Soggetti tenuti alla compilazione del quadro
Il quadro PN va pertanto compilato dai Trust con beneficiari individuati (cd. "Trust trasparenti") che per effetto di quanto sancito dall'art. 73, comma 2, del TUIR devono imputare in ogni caso i redditi conseguiti ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del Trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. A tal fine: | • | i Trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l'imposta; | | • | in presenza di Trust senza beneficiari individuati (cd. " Trust opachi") i redditi conseguiti restano nella disponibilità del Trust stesso che deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta mediante la compilazione del quadro RN. |
Trust misti
In presenza di "Trust misti" (contemporaneamente opaco e trasparente) il Trust è soggetto ad IRES per la parte di reddito non attribuita ai beneficiari, per la quale deve compilare il quadro RN, mentre per la parte di reddito e degli altri importi attribuiti ai beneficiari deve essere compilato anche il presente quadro PN.
QUADRO TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza
Il quadro TN va compilato da parte delle società che hanno optato, mediante presentazione di apposita richiesta, per il regime di trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR. Regime della trasparenza: aspetti generali
Il regime della trasparenza fiscale prevede l'introduzione per le società di capitali, del meccanismo di tassazione già in vigore per le società di persone, in base al quale vengono attribuiti i redditi (e le perdite) ai soci delle società a prescindere dalla loro effettiva percezione.
A differenza di quanto accade per le società di persone tuttavia, per le società di capitali tale regime costituisce un'opzione esercitabile qualora: | • | tutti i soci della società e la società medesima siano in possesso dei requisiti richiesti; | | • | tutti i soci coinvolti vi acconsentano. |
Le società che optano per il regime di trasparenza non devono assolvere l'IRES sul reddito; tale reddito viene infatti imputato per trasparenza ai soci in proporzione alla quota di partecipazione.
L'opportunità di optare per il regime di trasparenza fiscale deriva dalla sostanziale irrilevanza delle svalutazioni delle partecipazioni introdotta dal D.Lgs n. 344/2003; posto infatti che, come previsto dal regime della "participation exemption" (cfr. art. 87 del TUIR), non è più consentito dedurre le perdite derivanti dalla svalutazione delle partecipazioni, mediante l'istituto delle trasparenza è possibile ovviare a tale effetto negativo. Si ricorda che le disposizioni attuative relative al regime della trasparenza fiscale sono contenute nel DM 23 aprile 2004. L'intera disciplina è stata quindi oggetto di analisi nella Circolare n. 49 del 23 novembre 2004 dell'Agenzia delle entrate. Correttivo IRES: azioni prive del diritto di voto ed azioni ex art. 2350, secondo periodo c.c.
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 247/2005 (cosiddetto "Correttivo IRES"), al comma 1 dell'art. 115 del TUIR, ai fini dell'ammissione al regime della trasparenza: | • | nella percentuale di partecipazione agli utili non si considerano le azioni prive del diritto di voto; | | • | la quota di utili delle azioni di cui all'articolo 2350, secondo comma, primo periodo, del codice civile, si assume pari alla quota di partecipazione al capitale delle azioni medesime; si ricorda che tale disposizione del codice civile prevede che la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. |
La fissazione della percentuale massima stabilita nella misura del 50% esclude la possibilità di applicare il regime della trasparenza alle partecipazioni totalitarie o di controllo.
Nel computo delle percentuali di partecipazione agli utili devono essere considerate esclusivamente le partecipazioni dirette del socio, in quanto non assume rilevanza l'effetto demoltiplicatore di cui all'art. 120, comma 1, del TUIR, in materia di consolidato fiscale. Diritti di voto
In alcuni casi si può verificare una dissociazione fra qualità di socio e titolarità di tali diritti, nel senso che gli stessi possono spettare a soggetti diversi. In tal caso occorre verificare in base alla singola fattispecie, se esistono i presupposti per l'applicazione del regime delle trasparenza. In caso di usufrutto di azioni, in linea di principio qualora i titoli vengano dati in usufrutto ad un terzo, l'opzione per la trasparenza fiscale non può essere esercitata e, se fosse stata già esercitata, cesserebbe di aver effetto. La possibilità di optare per la trasparenza fiscale non viene automaticamente preclusa se il socio decide di concedere in usufrutto parte dei suoi titoli ad un altro socio, privandosi dei connessi diritti patrimoniali e amministrativi; a tal fine, sarà necessario verificare che le percentuali di partecipazione agli utili e di diritti di voto effettivamente spettanti a ciascuno di essi restino nel range di ammissibilità voluto dal legislatore. Cause d'esclusione
Le fattispecie in cui non è possibile optare per il regime di trasparenza sono: | • | Opzione per la tassazione di gruppo ex artt. 117 e 130 del TUIR (consolidato nazionale e mondiale); | | • | Assoggettamento della partecipata alle procedure concorsuali di cui all'art. 101, comma 5, del nuovo TUIR (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi). |
Correttivo IRES: riduzione IRES
Per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 247/2005 (cosiddetto "Correttivo IRES"), al comma 1 dell'art. 115 del TUIR, è escluso l'esercizio dell'opzione per la trasparenza nel caso in cui i soci partecipanti fruiscano della riduzione dell'aliquota IRES. Esercizio dell'opzione
Ai sensi del comma 4, dell'art, 115 del TUIR, l'esercizio dell'opzione: | • | deve essere esercitato congiuntamente dalla stessa società e da tutti i suoi soci; | | • | deve essere comunicato all'Amministrazione finanziaria entro il primo dei tre periodi d'imposta della partecipata; | | • | é vincolante per tre periodi d'imposta della società partecipata. |
Va precisato che l'opzione è esercitabile nel periodo compreso tra l'inizio e la fine del primo periodo d'imposta oggetto di applicazione. Ciò significa che la società può decidere di optare per tale regime all'inizio del periodo d'imposta oppure alla fine, anche dopo aver versato gli acconti. Le modalità operative con cui effettuare l'opzione all'Amministrazione finanziaria, sono stabilite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 agosto 2004 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 2004. E' previsto che gli eventuali acconti già versati dalla società partecipata siano scomputati dalle imposte dovute dai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazioni agli utili. Regime degli utili e delle riserve
Ai sensi del comma 1, art. 8 del DM 23/04/04, gli utili maturati in regime di trasparenza fiscale non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell'opzione, in regime di tassazione ordinaria, e in misura eccedente il reddito imputato per trasparenza; tale disposizione resta valida anche con riferimento alla distribuzione di tali utili e riserve, dopo il periodo di trasparenza, a favore di nuovi soci (a condizione che questi ultimi siano compresi tra i soggetti che possono essere soci di una società trasparente, ossia siano società di capitali). E' previsto che le distribuzioni di riserve che si sono formate anteriormente agli esercizi in cui si applica il regime di trasparenza conservano il regime ordinario. La distribuzione di tali riserve viene tassata o meno in capo al socio in base all'ordinaria classificazione, in merito alla quale, in genere: 1. | le riserve formate con utili vengono tassate; | 2. | le riserve di capitale ex art. 47, comma 5 del TUIR, non sono tassate (riserve costituite con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dagli stessi soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta). |
Va tuttavia osservato che per effetto di quanto sancito dall'art. 8 del DM 23/04/04: | • | salva diversa esplicita volontà assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell'opzione, anche se la distribuzione avviene successivamente; | | • | in presenza di esplicita volontà assembleare di distribuzione delle riserve di capitale ex art. 47, comma 5 del TUIR, la presunzione ex art. 47 comma 1, secondo periodo del TUIR (in base alla quale indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili), si applica solo con riferimento alle riserve costituite con utili formatisi nei periodi d'imposta nei quali non ha operato l'opzione per la trasparenza. |
Il trattamento delle perdite
E' previsto che le perdite della società partecipata formatesi prima dell'esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale, non possano essere attribuite ai soci. Tali perdite possono tuttavia essere compensate dalla società partecipata anche negli esercizi successivi. Le perdite realizzate dalla società partecipata durante il periodo di trasparenza, possono essere interamente attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione; va tuttavia precisato che, tale imputazione può avvenire esclusivamente nel limite della quota patrimonio netto posseduta dal socio (per il calcolo del patrimonio netto di riferimento vedasi lo schema seguente). L'eventuale eccedenza, assume il medesimo regime fiscale delle perdite pregresse delle società partecipata e potrà essere compensata da quest'ultima, nei cinque periodi d'imposta successivi. In base alle modifiche introdotte dal comma 9 dell'art. 36 del D.L. 223/2006 all'art. 115, comma 3 del TUIR, le perdite fiscali dei soci relative ai periodi d'imposta anteriori a quello di opzione per la trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.
Tale modifica ha effetto con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi ai periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data del 4 luglio 2006 (sono pertanto ancora escluse dall'applicazione di tale nuova limitazione, le società aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare con riferimento ai redditi del 2006). Trasparenza a ristretta base proprietaria
L'art. 116 del TUIR estende ulteriormente il nuovo istituto della trasparenza nelle società di capitali, introducendo la possibilità di applicare il regime di cui all'art. 115, nei confronti delle società di capitali i cui soci siano esclusivamente persone fisiche.
Ai fini della determinazione dei ricavi rilevanti per l'applicazione del regime della trasparenza a ristretta base proprietaria occorre fare riferimento alle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio precedente a quello in cui si chiede l'opzione.
In caso di superamento del limite la decadenza ha effetto a partire dal periodo d'imposta successivo. Perdita di efficacia dell'opzione
Se vengono meno le condizioni per l'esercizio dell'opzione, torna applicabile il regime ordinario generalmente dall'inizio dell'esercizio sociale in corso della società partecipata (art. 115 comma 6); l'effetto di decadenza dal regime opzionale pertanto retroagisce sin dall'inizio del periodo d'imposta.
Di seguito sono elencati i casi previsti dall'art. 6, comma 1, del DM 23/04/04, al verificarsi dei quali l'opzione perde efficacia. Società partecipanti: | • | variazione % partecipazione di utili (o di diritti di voto) al di sotto del 10% o al di sopra del 50%; | | • | mancato possesso ininterrotto dei requisiti previsti dalla legge; | | • | fruizione riduzione IRES; | | • | trasferimento all'estero della residenza; | | • | trasformazione in un soggetto rientrante tra quelli non soggetti. |
Società partecipata: | • | Emissione di strumenti finanziari ex art. 2346, u.c. del c.c.; | | • | Assoggettamento a procedure concorsuali; | | • | Trasferimento all'estero della residenza; | | • | Trasformazione in un soggetto rientrante tra quelli non soggetti; | | • | Fusione o scissione (salvo opzione da parte di tutti i soggetti interessati). |
Prospetto da rilasciare ai soci
La società trasparente deve rilasciare a ciascun socio un prospetto, da utilizzare ai fini della redazione della propria dichiarazione dei redditi, da cui risultino i seguenti dati: | • | i dati identificativi del socio (denominazione, sede e codice fiscale); | | • | il reddito complessivo (o la perdita) da imputare ai soci; in caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio, entro il limite delle rispettive quote del patrimonio netto contabile della società partecipata, determinate senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio, specificando se trattasi di reddito prodotto in relazione ad uno esercizio che inizia successivamente alla data del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 223 del 2006); in caso di opzione per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 116 del Tuir, va comunicato se la perdita sia riportabile senza limiti di tempo; | | • | la quota percentuale di partecipazione agli utili spettante al socio; | | • | la quota di partecipazione alla perdita; | | • | qualora la società sia "non operativa", la quota di reddito minimo calcolato ai sensi dell'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, già ridotta della quota degli importi che non concorrono a formare il reddito; | | • | le ritenute d'acconto e le imposte pagate all'estero, l'anno di percezione del reddito estero, l'ammontare del reddito prodotto in ciascun stato estero e la relativa imposta pagata con riferimento alla quota di partecipazione del singolo socio; | | • | la quota degli acconti versati; | | • | la quota delle eccedenze IRES attribuite al socio; | | • | le quote dei crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento nonché degli altri crediti d'imposta spettanti; | | • | distintamente per ciascuna CFC cui la società trasparente partecipa: | | • | i dati indicati nelle colonne 2, 3 e 4 dei righi RS75 e/o RS76 del quadro RS della presente dichiarazione, nonché quelli indicati nelle colonne 13 dei righi RS75 e RS76 del Modello UNICO 2007 SC; | | • | la quota di reddito attribuibile al socio o associato di cui ai righi da RM1 a RM4; | | • | le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto nel periodo di imposta oggetto della presente dichiarazione assoggettabile a tassazione separata; | | • | le quote delle imposte pagate all'estero in via definitiva dalle CFC sul reddito prodotto in periodi di imposta precedenti all'applicazione della trasparenza e già assoggettato a tassazione separata; | | • | le imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti limitatamente alla quota riferibile al reddito già assoggettato a tassazione separata (per l'importo degli utili occorre fare riferimento agli importi esposti nel campo 7 dei righi RS75 e/o RS76 del quadro RS); | | • | dati necessari per l'eventuale rideterminazione del reddito qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'art. 115, comma 11 del Tuir. |
QUADRO TN - Imputazione del reddito e delle perdite per trasparenza
In base alle considerazioni precedenti pertanto il quadro TN va utilizzato dai soggetti che hanno optato per uno dei regimi delle trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 del TUIR, per riepilogare gli importi che saranno oggetto di attribuzione ai soci.
In tale fattispecie, la società trasparente non effettua la liquidazione dell'imposta nel quadro RN che non deve essere compilato, ma riporta nel quadro TN, tutti i dati necessari ai fini dell'imputazione dei redditi o delle perdite.
Il singoli redditi (o perdite), attribuiti in proporzione alle quote di partecipazione possedute dai soci, saranno quindi inseriti nelle dichiarazione di questi ultimi; in particolare per quanto concerne il regime di trasparenza delle società di capitali (art. 115 del TUIR) i soci sono tenuti:
| • | a compilare il "Prospetto dei dati per la rideterminazione del reddito imputato ex art. 115", presente nel quadro RF (righi da RF88 a RF94); ad indicare l'ammontare dei redditi o delle perdite imputate dalla società trasparente rispettivamente nei righi RF61, col. 2 e RF62, col. 2 del quadro RF; | | • | ad indicare nel rigo RF41 del quadro RF, il totale degli utili formatisi in periodi d'imposta di applicazione del regime di trasparenza, distribuiti dalla società trasparente ed imputati al conto economico; | | • | ad indicare nel nuovo rigo RF69, gli altri dati attribuiti dalla società trasparente rilevanti ai fini della liquidazione dell'IRES nel quadro RN. |
QUADRO GN - Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato
Il presente quadro va compilato esclusivamente dalle società che hanno optato per il consolidato nazionale e/o mondiale ai sensi degli articoli da 117 a 142 del Tuir.
Le società in questione non devono compilare in quadro RN, ma il presente quadro; a tal fine determinano il reddito complessivo senza procedere alla liquidazione dell'imposta, che verrà effettuata dalla società consolidante mediante la dichiarazione "Consolidato Nazionale Mondiale 2009", modello CNM 2008.
Il quadro GN è composto da 37 righi, suddivisi in otto sezioni.
QUADRO GC - Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie
Il presente quadro va compilato nel caso in cui abbiano avuto luogo operazioni straordinarie previste dall'art. 12 del D.M. 9 giugno 2004, che non interrompono la tassazione di gruppo.
La società dichiarante, risultante dall'operazione straordinaria, nel presente quadro deve aggregare i dati esposti nel proprio quadro GN con quelli esposti dalle società fuse o scisse nei rispettivi quadri GN, desumibili dalle dichiarazioni presentate da tali società per il periodo d'imposta antecedente l'operazione straordinaria.
Il quadro GC è composto da 40 righi, suddivisi in nove sezioni
QUADRO RG - Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliari chiusi
Il quadro RG "Imposta sostitutiva dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi" deve essere compilato dalle società di gestione del risparmio relativamente ai fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, soggetti ad imposta sostitutiva del 25%, di cui all'art. 15 della legge n. 86/1994, per i soggetti che non hanno optato per la non applicazione delle disposizioni previste dal D.L. 25 settembre 2001, n. 351.
Nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio diversa da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima.
L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 % ed è commisurata all'ammontare del reddito relativo alla gestione di ciascun fondo, determinato applicando le disposizioni del Testo Unico delle imposte sui redditi riferite al reddito di impresa per le società commerciali.
Pertanto occorrerà apportare all'utile o alla perdita risultante dal rendiconto della gestione del fondo le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione delle norme del reddito di impresa. In caso di perdita, il relativo ammontare è computato in diminuzione dei redditi dei successivi periodi di imposta, ma non oltre il quinto.
Qualora la società di gestione abbia istituito più fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, la liquidazione dell'imposta sostitutiva deve essere operata separatamente per ciascun fondo e, pertanto, è necessaria la compilazione di quadri distinti (un quadro RG per ciascun fondo).
Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato negli stessi termini e con le stesse modalità previste per l'IRES.
Per maggiori chiarimenti sulla compilazione del presente quadro si rinvia alla guida alla compilazione del quadro RF Novità - Sezione II – Imposta patrimoniale D.L. 112/2008
Da quest'anno nel quadro RG (seconda sezione), devono essere indicati i dati relativi ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) del comma 18, cui si applica un'imposta patrimoniale dell'1% a partire dal periodo d'imposta in corso al 25 giugno 2008, ai sensi dell'art. 82 decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; tale imposta è applicata sull'ammontare del valore netto dei fondi, prelevata dalla società di gestione.
L'imposta è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50% di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto - legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonché da enti pubblici ed enti di previdenza obbligatoria; b) in ogni caso, se il fondo è istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, al di fuori dell'esercizio d'impresa, da persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50% e da trust di cui siano disponenti o beneficiari. La sussistenza delle suddette condizioni determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. QUADRO RH - Imposta sostitutiva degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
Il presente quadro deve essere compilato dai seguenti soggetti che nell'anno 2006 hanno applicato l'imposta sostitutiva del 12,50%, sul risultato della gestione maturato dagli organismi di investimento collettivo mobiliare di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nonché quella del 27% di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505:
1. | società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare aperto soggetto alle disposizioni dell'art. 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; | 2. | società di gestione del risparmio relativamente a ciascun fondo comune di investimento mobiliare chiuso soggetto alle disposizioni dell'art. 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344; | 3. | società di investimento a capitale variabile soggette alle disposizioni dell'art. 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84; | 4. | soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare (fondi comuni esteri) soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. |
Qualora una società di gestione del risparmio abbia gestito nel periodo d'imposta sia fondi comuni di investimento mobiliare aperti sia fondi comuni di investimento mobiliare chiusi dovrà compilare distinti quadri RH in ragione della diversa tipologia dei fondi gestiti.
Le SICAV devono compilare soltanto il frontespizio del Mod. "UNICO - Società di capitali, Enti commerciali ed equiparati", il quadro RO per l'indicazione degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, nonché il presente quadro.
I soggetti incaricati del collocamento in Italia delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo mobiliare, e soggetti alle disposizioni dell'art. 11-bis del D.L. n. 512/1983, devono conservare la relazione di stima redatta dalla società di revisione iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.
Relativamente ai fondi comuni di investimento , nel caso in cui la gestione del fondo sia affidata ad una società di gestione del risparmio distinta da quella che lo ha promosso, gli obblighi di determinazione, versamento e dichiarazione dell'imposta sostitutiva sono assolti da quest'ultima. QUADRO RI - Imposte dei fondi pensione
Nuova disciplina fondi pensione
Si ricorda che la disciplina delle forme pensionistiche complementari è stata riformata dal D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito D.Lgs. n. 252) a decorrere dal 2007.
L'art. 17 di tale decreto mantiene sostanzialmente invariato il sistema di tassazione per maturazione dei rendimenti finanziari prodotti dalle forme pensionistiche complementari, introdotto dal D.Lgs. n. 47 del 2000, con applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota dell'11 per cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
La determinazione del risultato di gestione segue tuttavia criteri diversi, in funzione del meccanismo di capitalizzazione adottato a contribuzione definita ovvero a prestazioni differite e della tipologia di forma pensionistica complementare. Il D.Lgs. n. 47 del 2000, al fine di tener conto di tali diversità, aveva introdotto nel D.Lgs. n. 124 del 1993 quattro autonome disposizioni che sono state inserite ora nell'articolo 17 del D.Lgs. n. 252, con alcuni aggiustamenti di carattere formale. Il presente quadro deve essere compilato nella sezione I per la dichiarazione dell'imposta sostituiva applicata nel 2007 da parte di: | • | soggetti istitutori di fondi pensione aperti ex. art. 12 D.Lgs. 252/2005, quali società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche, società di intermediazione mobiliare; | | • | soggetti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell'art. 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti. |
La sezione II deve essere utilizzata dalle imprese di assicurazione per la dichiarazione dell'imposta sostitutiva sui contratti di assicurazione sulla vita ex art. 9-ter del D.Lgs. n. 124 ed ex art. 13, comma 2-bis, del D.Lgs. 47 del 2000 e successive modificazioni.
L'imposta sostitutiva è versata da società, enti e imprese di assicurazione entro il 16 febbraio di ciascun anno. La dichiarazione dei fondi aperti e quella dei fondi interni è presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o dell'ente, mentre per i contratti di assicurazione sulla vita, la dichiarazione è presentata dalle imprese di assicurazione contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri. QUADRO RM - Redditi assoggettati a tassazione separata derivanti da CFC
Il Quadro RM è relativo alla normativa antielusiva nei confronti dei soggetti residenti in Italia che, direttamente o indirettamente (anche tramite società fiduciarie e/o per interposta persona), controllano imprese estere residenti o localizzate in un Paese a fiscalità privilegiata (c.d. «paradisi fiscali»). In capo al soggetto residente in Italia vengono attribuiti per «trasparenza» anche i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, ed assoggettati a tassazione separata in base all'aliquota media applicata sul reddito complessivo netto (in ogni caso non inferiore al 27%). Il Quadro RM deve essere compilato soltanto nel caso in cui nel Quadro FC siano stati dichiarati redditi da imputare al dichiarante (cfr. art. 167 TUIR).
Imprese estere collegate ex art. 168 TUIR
Quest'anno le istruzioni precisano che la sezione I del quadro RM va compilata anche nel caso di cui all'art. 168 del TUIR, in cui al dichiarante siano imputati i redditi del soggetto estero collegato, determinati nella sezione III, quadro FC, del Mod. Unico 2007, in dipendenza della sua partecipazione agli utili del soggetto estero. Il quadro RM va compilato anche nelle seguenti ipotesi: | • | nel caso in cui al dichiarante sia stata imputata, in qualità di socio, una quota di reddito di una società trasparente ex art. 115 del Tuir, alla quale, a sua volta, sia stato attribuito il reddito di una CFC o di una impresa estera collegata; in tal caso il dichiarante deve indicare il reddito ad esso attribuito in relazione alla propria partecipazione agli utili; | | • | nel caso in cui al dichiarante, in regime di trasparenza fiscale, ex artt. 115 e 116 del Tuir, sia stato imputato il reddito di una CFC in dipendenza della sua partecipazione, diretta o indiretta, agli utili di tale CFC o di una impresa estera collegata; in tal caso la compilazione del quadro RM è limitata alle colonne 1, 2 e 5 di ciascuno dei righi da RM1 a RM4, senza procedere alla liquidazione dell'imposta (rigo RM5). |
I predetti redditi sono imputati ed assoggettati a tassazione separata in capo al soggetto residente, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione.
Qualora la data di chiusura dell'esercizio della CFC o di una impresa estera collegata, coincida con la data di chiusura dell'esercizio del soggetto residente, i redditi saranno quindi tassati separatamente nel periodo d'imposta in cui sono maturati (per competenza).
Per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nella presente dichiarazione dovranno pertanto essere dichiarati, e tassati separatamente, i redditi delle CFC con esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2008 (compreso).
QUADRO RQ - Imposte sostitutive
Il quadro "RQ – imposte sostitutiva", accoglie i dati relativi alla determinazione delle imposte sostitutive da versare in caso di adesione/opzione ai seguenti istituti: | • | Sez. I, conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8, L. 342/2000); | | • | Sez. II, scioglimento o trasformazione della società considerata non operativa (art. 1, c. 112 L. 296/2006); | | • | Sez. III, imposta d'ingresso al regime SIIQ e SIINQ (art. 1, c. 119 e segg. L. 296/2006); | | • | Sez. IV, imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIINQ (art. 1, c. 119 e segg. L. 296/2006); | | • | Sez. VI-A, imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 L. 244/2007 e art. 176 TUIR); | | • | Sez. VII, imposta sostitutiva riallineamento delle differenze tra valore civile e fiscale (art. 1, c. 49 L. 244/2007). |
Nuove sezioni
A seguito delle novità, ed istituti, introdotti dal D.L. 112/2008 e dal D.L. 185/2008, il quadro RQ, quest'anno presenta le seguenti nuove sezioni: | • | Sezione V-B, imposta sostitutiva sulle divergenze dall'applicazione dei principi contabili internazionali (art. 15, c. 3 lett. b) D.L. 185/2008); | | • | Sezione VI-B, imposta sostitutiva sui maggiori valori di beni (art. 15, commi 10 e 11 D.L. 185/2008); | | • | Sezione VIII, imposta sostitutiva sulle rimanenze finali delle aziende operanti nel settore energetico - petrolio, gas, ecc. (art. 81 D.L. 112/2008); | | • | Sezioni IX e X, in materia di rivalutazione dei beni d'impresa e affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; |
Stante l'istituzione delle predette nuove sezioni, il quadro RQ è pertanto composto da 51 righi suddivisi in 11 sezioni. QUADRO RU - Crediti d'imposta concessi a favore delle imprese
Il quadro RU deve essere compilato per l'indicazione e l'utilizzo dei crediti d'imposta che derivano da agevolazioni concesse alle imprese.
Modalità di compilazione
Sezioni pluricredito
Oltre alle sezioni riservate alle singole agevolazioni, sono presenti alcune sezioni, definite "pluricredito", destinate all'indicazione dei crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni incluse nelle sezioni "pluricredito" devono compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta.
In tal caso: | • |
per ogni sezione compilata va riportato il relativo codice identificativo del credito fruito (numero di codice credito desunto dalla tabella presente a pag. 107 delle istruzioni ministeriali) ed i relativi dati;
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nell'apposito campo "Mod. N." posto in alto a destra del quadro RU, va indicato il numero dei moduli compilati.
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Credito riversato
In ciascuna sezione, è presente di un apposito rigo riservato all'indicazione del credito versato, a seguito di ravvedimento. Tale fattispecie si verifica qualora l'ammontare del credito fruito nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione sia superiore a quello effettivamente spettante (cfr. risoluzione n. 166/E del 4 giugno 2002). Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472/97, l'importo del credito indebitamente utilizzato può infatti essere versato entro: | • |
il trentesimo giorno successivo alla data della commessa violazione, con applicazione della sanzione del 3,75% ed i relativi interessi legali del 2,5% fino al 31 dicembre 2007 e del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2008;
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il termine di presentazione della presente dichiarazione, con applicazione della sanzione del 6% ed i relativi interessi legali del 2,5% fino al 31 dicembre 2007 e del 3% a decorrere dal 1° gennaio 2008.
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Novità - Crediti imposta
Si ricorda che per effetto dell'art. 27, c. 18, del D.L. 185/2008, n. 185, l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione da 100 al 200% nella misura dei crediti stessi.
(Per maggiori informazioni si rimanda al capitolo sanzioni). Novità - Nuovi crediti
Rispetto al modello dello scorso anno, il quadro RU va utilizzato per l'esposizione dei dati relativi anche ai seguenti nuovi crediti, nelle rispettive sezioni: | • |
credito d'imposta a favore degli autotrasportatori per il recupero di quota parte della tassa automobilistica pagata per l'anno 2008, istituito dall'art. 83-bis, comma 26, del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da indicare nella sezione XIX;
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redito d'imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica, istituito dall'art. 1, comma 327, lett. a), della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
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credito d'imposta a favore delle imprese di produzione esecutiva e di post produzione, istituito dall'art. 1, comma 335, della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
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credito d'imposta a favore dei soggetti che eseguono apporti in denaro per favorire la produzione di opere cinematografiche, istituito dall'art. 1, commi 325 e 327, della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
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credito d'imposta a favore delle imprese di distribuzione cinematografica, istituito dall'art. 1, comma 327, lett. b), della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX;
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credito d'imposta a favore delle imprese di esercizio cinematografico, istituito dall'art. 1, comma 327, lett. c) della legge n. 244 del 2007, da indicare nella sezione XIX.
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Altri crediti d'imposta
Anche quest'anno, nel quadro RU è prevista un'apposita sezione (XXI) per l'utilizzo, nel corso dell'esercizio, di eventuali crediti d'imposta non riportati specificamente in quanto non più in vigore.
Si evidenzia che da quest'anno deve essere indicato nella sezione XXI "Altri crediti d'imposta", in quanto non più specificatamente riportato nel presente quadro, il credito d'imposta previsto dall'art. 4, commi da 200 a 203, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore delle società sportive operanti nei campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di serie A1 e A2, per le assunzioni di giovani sportivi. Novità - L. 244/2007 – Limite utilizzo annuo di € 250.000
Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel presente quadro possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.
Va quindi ricordato che con la risoluzione n. 9/DF del 3 aprile 2008 il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle Finanze ha precisato che il limite di 250.000 euro si cumula con il limite generale alle compensazioni previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (516.456,90 euro). La medesima risoluzione, inoltre, ha specificato che, qualora in un determinato anno siano effettuate compensazioni per un importo inferiore al limite di euro 516.456,90, i crediti da quadro RU possono essere utilizzati anche oltre lo specifico limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non utilizzata del limite generale.
Il predetto limite non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge n. 296 del 2006 (Ricerca e sviluppo) nonché, a partire dal 1º gennaio 2010, al credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 271, della citata legge n. 296 del 2006. Il limite di utilizzo non si applica, altresì, agli incentivi previsti o prorogati dall'art. 29 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Incentivi per la rottamazione e per l'acquisto, con rottamazione, di autoveicoli e motocicli). Inoltre, il citato tetto non trova applicazione con riferimento alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla medesima legge, hanno presentato all'Agenzia delle entrate un'apposita istanza preventiva ai sensi dell'art. 11 della legge n. 212 del 2000. Ai fini della verifica dell'anzidetto limite di utilizzo e della determinazione dell'ammontare eccedente deve essere compilata la sezione XXV. Consolidato e trasparenza
I soggetti aderenti alla tassazione di gruppo ai sensi degli artt. da 117 a 142 del Tuir devono indicare, con riferimento a ciascuna agevolazione fruita, l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione al netto della quota trasferita al gruppo consolidato e indicata nel quadro GN, sezione V. Allo stesso modo, i soggetti che hanno optato, in qualità di partecipata per la tassazione per trasparenza ai sensi dell'art. 115 del Tuir, devono indicare l'ammontare del credito residuo al netto della quota imputata ai soci e indicata nel quadro TN, sezione IV.
Trust
I trust "trasparenti" e "misti", devono indicare l'ammontare dei crediti residui al netto di quanto imputato ai beneficiari ed indicata nel quadro PN, sez. IV.
In tali casi, il credito residuo deve essere determinato nel modo seguente: (residuo precedente dichiarazione + concesso + riversato – utilizzato – ceduto = residuo da riportare) I soggetti che hanno optato, in qualità di soci partecipanti, per la tassazione per trasparenza ed i beneficiari dei redditi dei Trust devono indicare nella sezione XXIII i crediti d'imposta imputati dalla società partecipata e dal Trust. a cura di Armando Schiavone Fonte: Collana Libri - Dichiarazioni fiscali 2009 - Ipsoa Editore
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