QUADRO RK - Cessione delle eccedenze dell'IRES nell'ambito del gruppo II presente quadro deve essere utilizzato: | • | dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. n 602 del 1973, che cedono le eccedenze dell'IRES risultanti dalla propria dichiarazione dei redditi presentata dagli stessi; | | • | dalle società o dall'ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal predetto comma 4, cessionari delle eccedenze dell'IRES, risultanti dalla dichiarazione dei redditi di altra società o ente appartenente al medesimo gruppo; | | • | da ogni soggetto che partecipa alla tassazione di gruppo e che cede le eccedenze d'imposta maturate prima dell'esercizio di opzione ad una società o da ente appartenenti ad un gruppo, come definito dal comma 4 dell'art. 43-ter del D.P.R. 602/73 (cfr. art. 118, comma 2 del TUIR). |
La compilazione del presente quadro da parte del cedente è condizione di efficacia della cessione delle eccedenze di cui trattasi (comma 2 dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973). Il cessionario acquisisce a titolo definitivo la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, anche se, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo d'imposta del soggetto cedente (1º gennaio 2009, in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). Ove non fosse sufficiente un unico quadro per l'elencazione dei soggetti cessionari o cedenti, dovranno essere utilizzati altri quadri, numerando distintamente ciascuno di essi e riportando la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un quadro RK, gli importi dei righi RK1, RK17, e da RK20 a RK22 devono essere indicati solo sul Mod. n. 1. Regimi trasparenza fiscale e consolidato fiscale Per effetto delle modifiche apportate alla struttura del quadro quest'anno il quadro RK va utilizzato anche dai seguenti soggetti. | • | dal soggetto partecipante in società fuoriuscite dal regime di cui all'articolo 115 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 23 aprile 2004: | • | cede alla società già trasparente l'acconto versato in relazione ai redditi imputati per trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; | | • | integra il maggiore acconto dovuto per effetto della fuoriuscita della società partecipata dal regime di trasparenza; |
| | • | dalla società fuoriuscita dal consolidato che, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del DM 9 giugno 2004: | • | riceve dalla società o ente consolidante il versamento da questo effettuato per quanto eccedente il proprio obbligo secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973; | | • | versa l'acconto dovuto per effetto della fuoriuscita dal regime del consolidato; |
| | • | dalla società partecipata fuoriuscita dal regime di cui all'articolo 115 o 116 del TUIR che, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del DM 23 aprile 2004, riceve dai soci il maggior acconto versato in relazione all'adesione al regime di trasparenza, secondo le modalità dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. |
QUADRO RO - Elenco soci di Srl, amministratori, rappresentanti e componenti dell'organo di controllo Il quadro RO - Elenco nominativo dei soci di società a responsabilità limitata, degli amministratori, dei rappresentanti e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo è costituito da due sezioni e contiene l'elenco nominativo e i dati relativi ai seguenti soggetti:
| • | soci di società a responsabilità limitata; | | • | amministratori; | | • | componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo; | | • | rappresentanti della società o dell'ente diversi da quello i cui dati sono indicati nel frontespizio. |
QUADRO RS - Prospetti vari Rispetto alla modulistica dello scorso anno, il modello UNICO SC 2009 presenta l'inserimento di alcuni prospetti; in particolare sono stati inseriti i seguenti nuovi prospetti:
| • | Sezione II – dati di bilancio IAS/IFRS; | | • | "Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR"; | | • | "Spese di rappresentanza D.M. del 19/11/2008". |
QUADRO RP - Prospetto delle obbligazioni Ai sensi dell'art. 31 D.P.R. 601/73 sono esenti da imposta gli interessi, premi e altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, regioni, province, comuni ed enti pubblici istituiti per l'esclusivo adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. La R. M. n. 12/626 dell'11 agosto 1974 della Direzione Generale delle Imposte ha inoltre precisato che l'esenzione da imposizione è limitata alle sole fattispecie di cui all'art. 31 e non può in alcun modo estendersi ad eventuali altre operazioni di finanziamento finalizzate al reperimento di capitali senza emissione dei titoli indicati nella norma anche se effettuate a favore di enti pubblici. QUADRO RZ - Dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa a interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi Il quadro RZ del modello Unico 2008 deve essere compilato dai soggetti che hanno corrisposto nel periodo di imposta interessi, altri redditi di capitale e redditi diversi soggetti a ritenuta alla fonte. I dati indicati nel modello 770 Ordinario 2009, non devono essere indicati in tale quadro.
Il presente quadro viene compilato per indicare i dati relativi a: | • | interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito; | | • | interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari; | | • | interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative; | | • | proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da non residenti e da altri depositi e conti correnti costituiti all'estero; | | • | premi e vincite; | | • | proventi da accettazioni bancarie e cambiali finanziarie; | | • | altri redditi da capitale corrisposti a non residenti; | | • | proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito; | | • | proventi da depositi a garanzia di finanziamenti; | | • | interessi, premi e altri frutti di obbligazioni rimborsati anticipatamente; | | • | riversamento a seguito di dichiarazione separata. |
Tutti gli importi da indicare nei prospetti del seguente modello, compresi i totali, devono essere esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali, senza arrotondamenti. Operazioni societarie straordinarie In caso di operazioni straordinarie avvenute nel corso del periodo d'imposta, o prima della data di presentazione della dichiarazione, che hanno determinato l'estinzione dei soggetti preesistenti (quali ad esempio scissioni totali, o fusioni per incorporazione), la società dichiarante deve compilare un quadro RZ per esporre i propri dati ed uno o più quadri RZ per esporre i dati relativi a ciascun soggetto estinto (ad esempio le società fuse o incorporate ovvero le società scisse nel caso di scissioni totali). In tali casi: | • | nel rigo RZ1, colonna 1 dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto estinto per conto del quale si procede alla presentazione del quadro RZ; | | • | nella colonna 2, di nuova istituzione, va eventualmente indicato uno dei codici previsti per i soggetti interessati da eventi eccezionali |
QUADRO FC - Redditi dei soggetti controllati o collegati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
L'art. 1, c. 83, lett. l) ed m) della L. 244/2007 ha apportato modifiche gli artt. 167 e 168 del TUIR stabilendo che, ai fini dell'applicazione della relativa disciplina (cfr. i paragrafi seguenti) occorre fare riferimento non più agli stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui alla c.d. "black list", bensì agli stati diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. Tali novità tuttavia, non riguardano la presente dichiarazione, posto che come stabilito dal successivo c. 88 ed anche chiarito dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 2009, tali modifiche si renderanno applicabili a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente a quello in corso alla data di pubblicazione del predetto decreto ex art. 168-bis (ndr. al momento in cui si scrive tale decreto non risulta ancora emanato).
In base alle norme delle c.d. "controlled foreign companies" (cfr. art. 167, Tuir) gli utili prodotti da imprese partecipate estere residenti o localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato sono tassati "per trasparenza", indipendentemente dalla effettiva percezione, in capo al soggetto residente che ne detiene, in modo diretto o indiretto, il controllo. La ratio della disposizione è quella di attrarre a tassazione in Italia , Paese di residenza del soggetto controllante, i redditi prodotti dal soggetto estero partecipato localizzato in paradisi fiscali. La disciplina sulle CFC si applica con riferimento ai seguenti soggetti: | • | persone fisiche esercenti attività commerciali o non esercenti attività commerciale; | | • | società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice e soggetti equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR; | | • | società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione; | | • | enti pubblici e privati diversi dalle società , che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; | | • | enti pubblici e privati diversi dalle società , che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. |
L'applicazione della disciplina in oggetto presuppone l'esistenza di un rapporto di controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, fra il soggetto residente e l'impresa, società o altro ente residente o localizzato in un paradiso fiscale. Ai fini della verifica del controllo, il decreto attuativo della disciplina in oggetto (D.M. n. 429/2001) prevede l'applicazione dell'art. 2359 commi 1 e 2 del codice civile. Rileva pertanto: | • | il controllo di diritto, nel caso in cui il soggetto residente detenga, in modo diretto o indiretto, la maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria dei soci; | | • | il controllo di fatto, nel caso in cui il soggetto residente disponga, direttamente o indirettamente, dei voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di un'altra società. |
Momento rilevante per l'individuazione del controllo L'art. 1 del decreto di attuazione individua il momento rilevante per la detenzione del controllo con riferimento alla situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione della CFC. Nel caso in cui né dallo statuto del soggetto estero controllato né dalle disposizioni generali del Paese estero sia dato individuare una data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione, si dovrà fare riferimento alla data di chiusura del periodo d'imposta del soggetto residente controllante. Stati e territori con regime fiscale privilegiato ("black list") Gli Stati o territori con regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali") sono stati individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21.11.2001, e con decreto 27 dicembre 2003, sulla base dei seguenti criteri: | • | livello di tassazione "sensibilmente inferiore" a quello applicato in Italia; | | • | mancanza di un adeguato scambio di informazioni; | | • | altri criteri equivalenti. |
Il decreto sopra citato considera tre categorie di "paradisi fiscali", di seguito elencate: 1. | Paesi e territori considerati come paradisi fiscali "assoluti ": | • | Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vaunatu. |
| 2. | Paradisi fiscali, con alcuni soggetti esclusi: | • | Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; | | • | Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; | | • | Kuwait, con esclusione delle società con partecipazione straniera superiore al 47% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dall'Amiri Decree n. 3 del 1955 o superiore al 45% se soggette ad imposizione con le aliquote previste dalla locale legge n. 23 del 1961, sempre che tali società non usufruiscano dei regimi agevolati previsti dalle locali leggi n. 12 del 1998 e n. 8 del 2001; | | • | Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato. |
| 3. | Paradisi fiscali, limitatamente ad alcuni soggetti: | • | Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; | | • | Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; | | • | Corea del Sud, con riferimento alle società che godono delle agevolazioni previste dalla tax Incentives Limitation Law; | | • | Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; | | • | Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; | | • | Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; | | • | Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; | | • | Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; | | • | Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla legge del 31 luglio 1929; | | • | Malta, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, quali quelle di cui al Malta Financial Services Centre Act, alle società di cui al Malta Merchant Shipping Act e alle società di cui al Malta Freeport Act; | | • | Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; | | • | Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; | | • | Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; | | • | Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"; | | • | Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore. |
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Determinazione dei redditi delle CFC Per la determinazione dei redditi si applicano le disposizioni del TUIR in tema di reddito d'impresa, con esclusione degli artt. 86 co. 4 (rateizzazione delle plusvalenze) e 102 co. 3 (ammortamenti accelerati e anticipati). Dall'imposta come sopra determinata sono ammesse in detrazione, ai sensi dell'art. 165 del TUIR, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo. Le perdite che dovessero originarsi dall'applicazione delle disposizioni del TUIR sono computate in diminuzione dei redditi dell'impresa, società o ente non residente, ai sensi dell'art. 84 del TUIR. Imputazione dei redditi in capo al soggetto residente (controllante) I redditi conseguiti dalla CFC - determinati secondo le regole del reddito d'impresa - sono imputati al soggetto residente che esercita il controllo in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili diretta o indiretta, indipendentemente dalla effettiva distribuzione. In caso di partecipazione indiretta per il tramite di soggetti residenti o di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, "i redditi sono a essi imputati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione". In capo al soggetto controllante residente, i redditi sono assoggettati a tassazione separata, da ciascun partecipante, nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione dell'impresa, società o ente non residente: | • | con l'aliquota media di tassazione propria del reddito complessivo netto del soggetto controllante; | | • | e comunque con l'aliquota non inferiore al 27%. |
Distribuzione di utili da parte della CFC Al fine di evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte in capo al soggetto residente gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto partecipante fino a concorrenza dell'ammontare complessivo dei redditi tassati per "trasparenza", anche negli esercizi precedenti. In caso di partecipazione agli utili per il tramite di soggetti non residenti, gli utili distribuiti dal soggetto non residente direttamente partecipato non concorrono a formare il reddito complessivo del soggetto partecipante per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata. Tali utili si presumono prioritariamente formati con quelli conseguiti dalla CFC che risultino precedentemente posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto partecipante residente – riferibili ad utili che non hanno concorso alla formazione del reddito complessivo dello stesso soggetto per la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a tassazione separata – costituiscono credito d'imposta nei limiti delle imposte complessivamente applicate a titolo di tassazione separata, al netto delle imposte assolte all'estero a titolo definitivo già detratte ai sensi del comma 3 dell'art. 3 del decreto di attuazione (D.M. n. 429/2001). Cause di inapplicabilità della normativa antielusione La normativa antielusione non trova applicazione qualora le imprese residenti dimostrino che la società o altro ente non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività nello Stato o nel territorio nel quale ha sede. È, inoltre, prevista la possibilità che il soggetto residente dimostri che dalla detenzione delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in un paradiso fiscale. Al riguardo è stato precisato che, con riferimento allo svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale, la causa di non applicabilità trova applicazione solo nel caso in cui l'effettiva attività esercitata nello Stato o territorio nel quale la società o ente ha sede sia quella principale (e non un'attività "meramente residuale" rispetto a quella principale esercitata in altri Paesi). L'attività deve, inoltre, essere svolta nello Stato o nel territorio nel quale il soggetto estero ha la propria sede. Con riferimento alla possibilità per il soggetto residente di dimostrare che dalla detenzione delle partecipazioni "non consegue l'effetto di localizzare i redditi" in un paradiso fiscale, occorre dimostrare che la tassazione subita all'estero non è "sensibilmente inferiore" a quella applicata in Italia e che la localizzazione nello Stato o territorio estero risponde a precise modalità operative (ad esempio nell'ambito dei gruppi). Per ottenere tuttavia l'inapplicabilità delle disposizioni, è necessario presentare un'apposita istanza di interpello. Imprese estere collegate La compilazione del presente quadro interessa anche i soggetti di cui all'art. 168 del TUIR in materia di imprese estere collegate. Tale norma prevede specifiche disposizioni in relazione alle ipotesi in cui il soggetto residente in Italia detenga, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni di collegamento in un'impresa, una società o in un altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato. Le disposizioni attuative di cui al comma 4 dell'art. 168 del TUIR sono contenute nel decreto 7 agosto 2006, n. 268, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 20 ottobre 2006. L'art. 6 di tale decreto rinvia al decreto n. 429 del 2001 con riferimento a tutto quanto non espressamente disciplinato nei primi cinque articoli di tale decreto. Per la verifica dei presupposti applicativi della disciplina contenuta nell'art. 168 del TUIR rileva esclusivamente una partecipazione agli utili non inferiore al venti per cento ovvero al dieci per cento nel caso di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. La norma in esame non si applica per le partecipazioni in soggetti non residenti negli Stati o territori predetti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni assoggettati a regimi fiscali privilegiati. Soggetti tenuti alla compilazione del quadro Per effetto di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 268 del 2006, il quadro FC deve essere compilato dal soggetto partecipante residente tenuto a dichiarare i redditi del soggetto estero collegato, utilizzando l'apposito prospetto di cui alla sezione III. Il soggetto che detiene partecipazioni di collegamento in più imprese, società o enti residenti in stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato, numerando progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro. Inoltre, è necessario compilare un quadro FC per ciascun soggetto estero partecipato anche nella particolare ipotesi in cui il dichiarante possegga sia partecipazioni di controllo in una CFC (art. 167 del TUIR) che partecipazioni di collegamento in altro soggetto estero di cui all'art. 168 del TUIR. In tal caso deve essere numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del quadro e, per la determinazione del reddito del soggetto estero, occorre compilare, rispettivamente, la sezione II-A (determinazione del reddito della CFC), oppure la sezione III (determinazione del reddito delle imprese estere collegate). QUADRO CE - Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero Il presente quadro è destinato ai soggetti che hanno prodotto redditi esteri per i quali si è resa definitiva l'imposta ivi pagata al fine di determinare il credito spettante ai sensi dell'art. 165 del TUIR. Vanno indicate in tale quadro imposte divenute definitive:
| • | entro il termine di presentazione della presente dichiarazione; | | • | entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo nel caso di opzione di cui al comma 5 dell' art. 165 del TUIR; si ricorda che ai sensi della norma citata tale facoltà è esercitabile per i redditi prodotti all'estero per il tramite di stabili organizzazioni o da società controllate in regime di consolidato mondiale ex artt. da 130 a 142 del TUIR. |
Si considerano pagate a titolo definitivo le imposte divenute irripetibili, pertanto, non vanno indicate, ad esempio, le imposte pagate in acconto o in via provvisoria e quelle per le quali è prevista la possibilità di rimborso totale o parziale. Alcune Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni contengono clausole particolari secondo le quali, se lo Stato estero ha esentato da imposta, in tutto o in parte, un determinato reddito prodotto nel proprio territorio, il soggetto residente in Italia ha comunque diritto a chiedere il credito per l'imposta estera come se questa fosse stata effettivamente pagata (imposte figurative). Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero abbia concorso parzialmente alla formazione del reddito complessivo in Italia, ai sensi del comma 10, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. Si ricorda che è necessario conservare la documentazione da cui risultino l'ammontare del reddito prodotto e le imposte pagate in via definitiva al fine di poterle esibire a richiesta degli uffici finanziari. La determinazione del credito va effettuata con riferimento al reddito prodotto in ciascuno Stato estero ed al singolo periodo di produzione. Novità - Regime esente SIIQ E SIINQ L'art. 17 c. 1 del decreto 7 settembre 2007, n. 174, ha previsto che per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente è attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale. A tal fine, il credito scomputabile è determinato ai sensi del citato art. 165 del TUIR e, quindi, fino a concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi d'imposta. Pertanto, per le SIIQ o SIINQ occorre far riferimento al reddito complessivo dato dalla somma del reddito della gestione imponibile e della gestione esente ed alla parte di risultato della gestione esente riferibile agli immobili posseduti all'estero, determinando tali elementi secondo le regole ordinariamente applicate nel reddito d'impresa (cfr. circ. 31 gennaio 2008, n.8). Come precisato dalle istruzioni, pertanto, ai fini della compilazione del presente quadro con riferimento ai predetti soggetti occorre tenere conto nella determinazione del reddito estero e del reddito complessivo anche del reddito derivante da immobili posseduti all'estero inclusi nella gestione esente, ciò anche ai fini della determinaziondell'imposta lorda e dell'imposta netta che, pertanto, dovrà essere rideterminata tenendo conto del predetto reddito estero. QUADRO NI - Interruzione della tassazione di gruppo Il quadro NI va compilato in caso di interruzione della tassazione di gruppo nei confronti di tutte le società consolidate nel corso del periodo d'imposta. La società o l'ente consolidante può attribuire alle società consolidate, in tutto o in parte, i crediti concessi alle imprese o i versamenti effettuati per quanto eccedente il proprio obbligo. Si precisa che, qualora si verifichi l'interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio oppure nell'ipotesi di mancato rinnovo dell'opzione, gli adempimenti previsti vengono espletati dalla consolidante nel modello CNM, allegando l'equivalente del presente quadro.
Il presente quadro è costituito da tre sezioni: | • | sezione I – Dati relativi ai versamenti; | | • | sezione II – Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter del DPR n. 602/1973; | | • | sezione III – Attribuzione delle perdite. |
Nel caso in cui non sia sufficiente un unico modulo per l'indicazione dei dati relativi a ciascuna sezione, devono essere utilizzati altri moduli, avendo cura di numerare distintamente ciascuno di essi e di riportare la numerazione progressiva nella casella posta in alto a destra. Se è stato compilato più di un modulo nelle sezioni multimodulo, gli importi dei totali devono essere indicati solo sul Mod. n. 1. a cura di Armando Schiavone
Fonte: Collana Libri - Dichiarazioni fiscali 2009 - Ipsoa Editore
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