Unico 2009 SC: istruzioni per la compilazione

I quadri relativi ai versamenti

Verranno di seguito analizzati i quadri RX e AC

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QUADRO RX - Compensazioni, rimborsi
Il quadro RX, accoglie tutti i dati concernenti:

l'impiego dei crediti e delle eccedenze risultanti dalla dichiarazione unificata chiesti a rimborso e/o utilizzati in compensazione;

la richiesta dell'eventuale rimborso;

i dati di versamento dell'Iva annuale da versare a saldo.

Per un'analisi approfondita degli aspetti concernenti i versamenti e le compensazioni si rimanda al capitolo "Versamento dell'imposta".

Compensazione
Ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, tutti i contribuenti possono effettuare la compensazione tra crediti e debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regione, Inail, Enpals, Inpdai) risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche contributive.
La compensazione si effettua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento unificato, Mod. F24.
Si ricorda che i crediti risultanti dal modello Unico 2009 possono essere utilizzati in compensazione a partire dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno tali crediti (per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la compensazione dei crediti può avvenire a partire dal mese di gennaio 2009, sempreché il contribuente già a tale data sia in grado di determinare il credito).

Tassazione di gruppo
Per effetto di quanto previsto dai nuovi articoli da 117 a 142 del TUIR (in materia di consolidato fiscale nazionale/mondiale) i soggetti aderenti alla tassazione di gruppo possono altresì trasferire alla consolidante i crediti d'imposta e/o le eccedenze ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dal gruppo consolidato.
Per tale motivo il quadro RX prevede un'ulteriore colonna per l'indicazione degli importi ceduti.

Utilizzo crediti
Prima di effettuare la compensazione, per gli importi risultanti a credito, il contribuente deve scegliere:

se chiederli a rimborso riportando l'importo nella colonna 3 dei righi da RX1 a RX24;

se utilizzarli in compensazione o in detrazione riportando l'importo nella colonna 4 dei righi da RX1 a RX24;

se trasferirli, esclusa l'IRES, alla consolidante (riportando l'importo nella colonna 5 dei righi da RX2 a RX24.

Se opta per la compensazione, il contribuente potrà decidere di effettuare la compensazione mediante esposizione nel Mod. F24 oppure senza tale esposizione, vale a dire utilizzando il credito di ciascun tributo «internamente» nell'ambito delle regole specifiche di liquidazione del tributo stesso (ad esempio "Iva su Iva", "IRES su IRES", ecc.).
Anche in questo caso tuttavia il contribuente deve esporre nella colonna 4 (o 5 per i righi da RX15 a RX20), l'importo che è stato utilizzato in compensazione c.d. «verticale» nell'ambito del singolo tributo.
Qualora, ad esempio, il contribuente medesimo intenda utilizzare il credito IRES per il versamento dell'acconto può alternativamente utilizzare una delle seguenti procedure:

compensazione verticale: l'utilizzo di tutto o parte del credito IRES avviene senza avvalersi dell'istituto della compensazione ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 241/97; in tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", il debito relativo all'acconto IRES va indicato al netto del credito IRES utilizzato in diminuzione del predetto debito;

compensazione orizzontale: l'utilizzo di tutto o di parte il credito IRES avviene avvalendosi invece delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 241/97; in tal caso nella delega Mod. F24, nella colonna "Importi a debito versati", va indicato il debito IRES e nella colonna "Importi a credito compensati" va indicato il credito IRES che si utilizza in compensazione.

In entrambe le ipotesi sopra esposte (compensazione verticale e compensazione orizzontale), nel rigo RX1, colonna 4, il credito IRES risultante dalla presente dichiarazione andrà indicato al lordo degli importi utilizzati.

Si ricorda inoltre che non esiste alcun vincolo di priorità nell'utilizzo dei crediti in compensazione: il contribuente potrà quindi liberamente decidere di compensare i crediti risultanti dalla dichiarazione UNICO SC 2009 per il pagamento di imposte o contributi, o sanzioni non risultanti dalla dichiarazione.
Ad titolo esemplificativo, gli eventuali crediti IRES possono essere utilizzati sia per compensare il versamento di altre imposte, sanzioni o contributi piuttosto che per il versamento dell'acconto IRES.

Importo massimo compensabile
Per l'anno 2009, il limite massimo dei crediti d'imposta rimborsabili in conto fiscale o utilizzabili in compensazione è fissato in € 516.456,90; pertanto, qualora i crediti risultanti dall'Unico 2008 fossero di importo superiore, il contribuente può chiedere a rimborso nei modi ordinari l'eccedenza o portarla in compensazione nell'anno solare successivo.

Tuttavia come chiarito nelle istruzioni ministeriali, il limite di € 516.456,90 vale per le compensazioni indicate nel Mod. F24 e relative ad imposte diverse; pertanto le compensazioni effettuate senza avvalersi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 241/97, ma in base a disposizioni diverse, non rilevano ai fini del calcolo del limite massimo compensabile, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il Mod. F24.
Nel suddetto limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili deve essere ricompreso anche l'ammontare del credito ceduto al gruppo consolidato.

Compensazione dei contributi dovuti all'Inps e all'Inail
A partire dalla data di presentazione, i crediti Inps risultanti dai Modd. DM10/2, possono essere utilizzati in compensazione nel Mod. F24 (se il contribuente non ha fatto richiesta di rimborso nella denuncia) entro il termine di 12 mesi dalla data di scadenza di presentazione della denuncia stessa da cui emerge il credito.

I crediti Inail risultanti dalla liquidazione possono essere utilizzati in compensazione a partire dalla data di presentazione fino al giorno precedente la successiva autoliquidazione. L'eventuale credito Inail non compensato sarà rimborsato dall'Inail.
Si ricorda che i crediti derivanti da conteggi e rettifiche Inail non possono essere utilizzati per compensazioni con debiti nei confronti di enti diversi dall'INAIL.


QUADRO AC - Comunicazione dell'amministratore di condominio
Ai sensi dell'art. 7, comma 9, D.P.R. n. 605/73 (comma aggiunto dalla legge n. 449/1997) gli amministratori di condominio negli edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi fornitori. La compilazione del quadro deve pertanto essere effettuata dal soggetto al quale è affidata la gestione del condominio (amministratore persona fisica o anche soggetto diverso dalle persone fisiche) e non dal condominio stesso.

Tra i fornitori del condominio sono da ricomprendere anche gli altri condomini, super condomini, consorzi o enti di pari natura, ai quali il condominio amministrato abbia corrisposto somme superiori a euro 258,23 annui, a qualsiasi titolo

Il quadro AC dovrà essere utilizzato dagli amministratori condominiali degli edifici in carica alla data del 31 dicembre 2008 al fine di comunicare all'Anagrafe Tributaria l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati da ciascun condominio dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

Dati da non riportare nel quadro AC
Nel quadro AC non devono essere riportati gli importi relativi a:

forniture di acqua, energia elettrica e gas. In questo caso non devono essere riportati neppure i dati identificativi del fornitore;

acquisti di beni e servizi effettuati nell'anno solare, che risultano, comprensivi dell'eventuale IVA pagata, non superiori complessivamente a € 258,23 per singolo fornitore. Anche in tale ipotesi non devono essere indicati i dati identificativi del relativo fornitore;

forniture di servizi che hanno comportato, da parte del condominio, il pagamento di somme soggette a ritenute alla fonte; questi importi, infatti, devono essere indicati nei relativi quadri della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa al 2008, che il condominio è tenuto a compilare in qualità di sostituto d'imposta.

In presenza di più condomìni amministrati, l'amministratore è tenuto a compilare distinti quadri per ciascun condominio. Quindi, in tal caso, nell'unica dichiarazione Modello Unico 2009, ci potrà essere più di un quadro AC.

Casi particolari di nomina

Il quadro AC deve essere compilato dagli amministratori di condominio in carica alla data del 31 dicembre 2008

prescindere dalla data in cui sia avvenuta la nomina. Quindi, ad esempio, dovranno compilarlo:

gli amministratori nominati nel corso del 2008, ma preceduti da altri amministratori;

gli amministratori in carica al 31 dicembre 2008, ma con incarico cessato al momento di presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione deve riguardare gli acquisti effettuati nell'intero anno solare, indipendentemente dall'effettivo periodo di carica dell'amministratore dichiarante.
L'obbligo sussiste anche nel caso in cui la carica è stata conferita nell'ambito di un condominio con non più di quattro condòmini (in tal caso infatti vi è la facoltà e non l'obbligo di nominare un amministratore). Negli edifici con meno di quattro condòmini in cui non è stato nominato un amministratore non sussiste l'obbligo di comunicazione degli acquisti effettuati nell'anno.

Sezioni insufficienti
Nel caso in cui le Sezioni relative ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi non fossero sufficienti per indicare tutti i soggetti, si dovrà compilare un ulteriore quadro AC e numerare progressivamente i singoli fogli utilizzando il campo "Mod. N.".

a cura di Armando Schiavone

Fonte: Collana Libri - Dichiarazioni fiscali 2009 - Ipsoa Editore


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